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| Diritto Fallimentare |
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Il fallimento è una procedura concorsuale disposta dall'autorità giudiziaria e diretta a liquidare il patrimonio dell'imprenditore insolvente al fine di distribuire il ricavato tra i creditori secondo il criterio della par condicio, fatte salve le cause legittime di prelazione. Secondo il Regio Decreto 16 marzo 1942 n. 267, come modificato dal Decreto Legge 14 marzo 2005 n. 35, l'imprenditore che si trova in stato d'insolvenza è dichiarato fallito. Lo stato d'insolvenza si manifesta con inadempimenti o altri fatti che dimostrino l'incapacità del debitore a far fronte alle proprie obbligazioni, e talora si verifica in presenza di bilanci in attivo, con utili e fatturato in crescita. È pertanto, quella del fallimento, una disciplina commerciale. Sono soggetti al fallimento, ai sensi dell'art.1 della Legge fallimentare (L. fall.), nonché al concordato preventivo, gli imprenditori che esercitano un'attività commerciale, esclusi gli enti pubblici ed i piccoli imprenditori. Il medesimo articolo continua escludendo dall'applicazione del fallimento, gli esercenti un'attività commerciale in forma individuale o collettiva che: hanno avuto, nei tre esercizi precedenti o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore, un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore a trecentomila euro; hanno realizzato, in qualunque modo possa risultare, ricavi lordi calcolati sulla media degli ultimi tre anni o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore, per un ammontare complessivo annuo non superiore a euro duecentomila. hanno un ammontare di debiti anche non scaduti non superiore ad euro cinquecentomila Gli enti pubblici non sono soggetti al fallimento ma alla liquidazione coatta amministrativa; non lo sono anche le imprese determinate dalla legge. I responsabili di enti pubblici non commettono illecito e non sono perseguibili nel caso di forte indebitamento o insolvenza degli enti di cui sono a capo. Procedura fallimentare Richiesta La dichiarazione di fallimento può essere richiesta: dallo stesso debitore (fermo restando che spetta sempre al Tribunale accertare l'esistenza oggettiva dello stato di insolvenza); dal creditore (o dai creditori), che deve provare lo stato di insolvenza del debitore; dal pubblico ministero (PM), qualora ravvisasse una situazione di insolvenza risultante da un procedimento penale, ovvero dalla fuga, dalla irreperibilità o latitanza dell'imprenditore, dalla diminuzione fraudolenta dell'attivo, o ancora quando l'insolvenza risultasse da una segnalazione proveniente dal giudice che l'abbia rilevata nel corso di un procedimeto civile. dal curatore del fallimento di una società, limitatamente alla richiesta che il fallimento sia esteso anche al socio occulto o di fatto. Con le riforme degli ultimi anni è stata invece soppressa la possibilità di azione diretta da parte del giudice, il quale oggi può solo segnalare la situazione al PM. Istruttoria prefallimentare Il debitore che chiede il fallimento deve depositare le scritture contabili e fiscali dei tre anni precedenti, uno stato estimativo delle sue attività e un elenco dei creditori presso la cancelleria. Viene prevista una nuova forma di comunicazione degli avvisi, attraverso mezzi telematici quali il telefax o l'indirizzo di posta elettronica. Diversamente da prima gli imprenditori individuali o collettivi possono essere dichiarati falliti entro un anno dalla cancellazione dal registro delle imprese e non più dalla cessazione dell'impresa. In caso di decesso dell'imprenditore il procedimento prosegue nei confronti degli eredi. Non è più previsto l'obbligo di trasmissione dell'elenco dei protesti. L'istruttoria ha carattere sommario ed inquisitorio e si svolge con il principio del contraddittorio. Per la procedura è competente il tribunale in composizione collegiale; tuttavia il procedimento può essere delegato al Giudice Relatore, anche se la decisione finale spetta sempre al tribunale. È competente il tribunale del luogo dove l'imprenditore ha la sede principale d'impresa. Il tribunale convoca in seduta collegiale il debitore e i creditori ed eventualmente il P.M., tramite decreto. La parte che ha fatto istanza di fallimento notifica il ricorso e il decreto. Il deposito delle memorie e dei documenti e della situazione patrimoniale e finanziaria del debitore deve avvenire al massimo fino a 7 giorni prima dell'udienza. Possono essere nominati consulenti di parte, per la particolare natura delle materie trattate. Il tribunale su istanza di parte emette provvedimenti diretti alla conservazione del patrimonio. Una particolarità non prevista prima del 2006 consiste nel fatto che, se l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati non supera euro 25.000 (tale somma è stata elevata a euro 30.000 dal D.Lgs. n. 169/2007), non può essere proposta domanda di fallimento. La sentenza dichiarativa di fallimento Con la sentenza (art. 16 R.D. n. 267/1942) di fallimento, il tribunale nomina il G.D., il curatore, ordina al fallito il deposito delle scritture contabili entro tre giorni (in luogo delle 24 ore), stabilisce la data per l'esame dello stato passivo (entro 120 giorni dalla sentenza), concede ai creditori un termine massimo di 30 giorni prima della data prevista per l'esame dello stato passivo per la presentazione delle domande di insinuazione al passivo. La sentenza viene notificata al debitore entro il giorno successivo al deposito e per estratto al curatore. Viene depositata anche presso il Registro delle imprese. Gli effetti decorrono dalla data di pubblicazione per il debitore; per i terzi dalla data di deposito presso il Registro suddetto |