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I tre principi di sussidiarietà, adeguatezza applicativa e minima offensività, art. 1 d.p.p.m. L’art. 1 delle disposizioni sul processo penale minorile (cd. “d.p.p.m.”, inserite nel d.P.R. 448/1988) si fa portatore dei tre principi di sussidiarietà, adeguatezza applicativa e minima offensività, stabilendo testualmente quanto segue:“(1) Nel procedimento a carico di minori si osservano le disposizioni del presente decreto e, per quanto da esse non previsto, quelle del c.p.p. Tali disposizioni sono applicate in modo adeguato alla personalità ed alle esigenze educative del minorenne. (2) Il giudice illustra all’imputato il significato delle attività processuali che si svolgono in sua presenza, nonché il contenuto e le ragioni anche etico-sociali delle decisioni”.


Rispetto al primo dei tre principi (principio di sussidiarietà), dalla lettura della norma appare evidente come il processo penale per minori si svolga, in via principale, secondo le norme del d.p.p.m. e, in via sussidiaria, secondo quelle del c.p.p.
Per quanto riguarda gli aspetti puramente procedurali, anche nel procedimento innanzi al Tribunale per i Minorenni valgono le regole sancite dal c.p.p. per gli adulti, poiché anche qui sussiste la distinzione tra potere di richiesta (spettante al PM) e potere di decidere (spettante al giudice, nelle diverse vesti di GIP, di GUP o di giudice dibattimentale, a seconda delle fasi del processo).
Resta tuttavia una serie di particolarità di cui appare utile fare cenno anche e già in questa sede.
Innanzitutto, in tema di procedimenti speciali: il rito abbreviato non è previsto in modo specifico dal d.p.p.m. e, quindi, si rinvia al c.p.p. Tuttavia, non sarà mai applicabile l’art. 441, 3° c.p.p., secondo cui l’abbreviato (che di regola, proprio come l’udienza preliminare, si svolge in camera di consiglio) può svolgersi in pubblica udienza quando, su richiesta di tutti gli imputati, il giudice abbia disposto in tal senso. Infatti, quello minorile è per antonomasia un processo non aperto al pubblico. 
In secondo luogo, in tema di misure cautelari: c’è un criterio quantitativo e qualitativo di applicabilità delle misure cautelari diverso, a seconda che si tratti di soggetto maggiorenne o minorenne. Ad es., la custodia in carcere (che è in entrambi i casi costituisce una extrema ratio), si applica solo per i delitti puniti con reclusione non inferiore a 4 anni nel massimo (per i maggiorenni, cfr. art. 280) e con reclusione non inferiore a 9 anni nel massimo (per i minori). Inoltre, la disciplina della libertà personale del minore assume un ruolo centrale nelle disposizioni del processo penale minorile. La considerazione che il provvedimento restrittivo della libertà personale possa costituire per il minore un fatto traumatico, ha indotto il legislatore a prevedere una serie di attenzioni nell’esecuzione dell’arresto, del fermo, dell’accompagnamento e della traduzione, che dovranno avvenire adottando le opportune cautele per proteggere i minori dalla curiosità del pubblico e ridurre i disagi e le sofferenze morali e materiali.
Infine, in tema di rinvio a giudizio: secondo un orientamento della Cassazione (ma c’è ancora contrasto), la richiesta di rinvio a giudizio, poiché attiva il GUP (cioè, organo collegiale), impedisce che il GIP (monocratico) possa emettere una declaratoria ex art. 129 c.p.p.
In virtù del “principio di adeguatezza applicativa”, tutte le norme del c.p.p. che siano utilizzate in via sussidiaria devono comunque sempre essere applicate “in modo adeguato alla personalità ed alle esigenze educative del minorenne”. Ricordiamo che il criterio ispiratore del procedimento penale minorile percepisce ed attua il principio dell’art. 31, 2° Cost. secondo il quale la Repubblica “Protegge…l'infanzia e la gioventù favorendo gli istituti necessari a tale scopo”. Ciò non significa però che il processo minorile debba essere solo rieducativo ma, piuttosto, che esso debba essere svolto in modo da non pregiudicare la possibilità di “riscatto morale e sociale” del minore.
Di qui, il “principio di minima offensività”. Il d.P.R. 448/88 si distingue dal codice di rito proprio per la tipologia degli sbocchi processuali a cui l’iter giudiziale può condurre. L’inserimento degli istituti dell’irrilevanza del fatto, della messa alla prova (con contestuale dichiarazione di estinzione del reato in caso di esito positivo) e del perdono giudiziale forniscono, per l’appunto, al minore deviante l’opportunità di comprendere la gravità del reato commesso e le conseguenze ad esso connesse. Gli esiti favorevoli potranno quindi consistere nella rinuncia al processo per minima offensività ed occasionalità del fatto (sentenza di proscioglimento per irrilevanza del fatto) ovvero nella rinuncia alla punizione del minore (ma non al processo) con il perdono giudiziale.

(L’accertamento dell’età del minore, art. 8 d.p.p.m.). Va notato come, in caso di dubbio sull’età, debba sempre privilegiarsi la competenza del tribunale per i minorenni. Se il dubbio sorge dinnanzi al tribunale ordinario, questo dichiara la propria incompetenza e trasmette gli atti al procuratore generale presso il tribunale per i minorenni, affinché si proceda ad un procedimento incidentale di accertamento. All’esito di tale accertamento, le possibilità sono due: a) se il soggetto risulta essere maggiorenne, la competenza è del giudice ordinario, con prosecuzione del processo principale e utilizzazione di tutta l’attività già svolta; b) se, invece, il soggetto è minore, la competenza passa al tribunale per i minorenni, con trattazione ex novo del processo principale. Anche la Corte di Cass può e deve controllare gli atti da cui dipende l’applicazione delle norme processuali sulla competenza. Un primo problema si pone con lo stesso art. 8 che, secondo alcuni, sarebbe applicabile solo durante il processo (la norma parla, infatti, di “giudice” e di “imputato”). In realtà, la necessità d’identificare l’età del soggetto si pone già durante le indagini preliminari. A tal fine, trova applicazione l’art. 349 c.p.p. (attività PG; identificazione dell’indagato e di altre persone). Pertanto, gli esami auxologici (consistenti nella misurazione del carpo per l’individuazione dell’età biologica) vengono disposti già prima del processo, da parte della PG e senza necessità di alcuna autorizzazione da parte dell’AG. Qualche regola fondamentale è stata individuata dalla Cassazione e merita di essere riportata anche in questa sede. In particolare, affermando la piena idoneità dell’esame auxologico ad accertare l’età, la Suprema Corte ha avuto modo di affermare l’irrilevanza – ai fini di tale accertamento – tanto della dichiarazione del soggetto di essere minore (se non supportata da un documento valido), quanto dell’esibizione di un passaporto in copia fotostatica. In altri termini, il dubbio sull’età può permanere e far scattare la presunzione di minore età, solo quando c’è contrasto fra esami auxologici (di per sé non sono così sicuri, visto che i sanitari possono pervenire a conclusioni diverse sull’età, appellandosi a criteri diversi) e non anche quando c’è contrasto tra dichiarazione del soggetto ed esame auxologico.

(L’accertamento della personalità del minore, art. 9 d.p.p.m.). L’attenzione rivolta dal legislatore del 1988 alla personalità e alle esigenze del minore trova la sua massima espressione nell’art. 9 che costituisce la norma cardine del processo minorile. La norma stabilisce, in particolare, che “PM e giudice acquisiscono elementi circa le condizioni e le risorse personali, familiari, sociali, ambientali del minore, al fine di accertarne l’imputabilità, il grado di responsabilità, la rilevanza sociale del fatto, la necessità di disporre adeguate misure penali e di adottare eventuali provvedimenti civili a protezione del minore. Agli stessi fini, PM e giudice possono sempre assumere informazioni da persone che abbiano avuto rapporti con il minore e sentire il parere di esperti, anche senza alcuna formalità”.
Difatti, l’accertamento della personalità richiesto non è funzionale solo all’accertamento della sussistenza della capacità di intendere e volere in capo all’imputato minorenne, ma è principalmente indirizzato ad individuare la risposta più adeguata alle difficoltà personali e sociali che il minore ha evidenziato attraverso la commissione di un fatto penalmente rivelante. Il giudice e il Pubblico Ministero dovranno, quindi, acquisire gli elementi necessari a comprendere i bisogni e le risorse del ragazzo, oltre alle sue condizioni sociali e ambientali, al fine di individuare la risposta più adeguata al recupero e alle esigenze educative, senza interrompere il processo di maturazione già in atto. Da ciò derivano una serie di divieti imposti affinché l’imputato minorenne non venga etichettato a vita per mancanze commesse da piccolo: per esempio, il divieto di pubblicazione e la divulgazione, con qualsiasi mezzo, di notizie idonee a consentire l’identificazione del minore, comunque coinvolto nel procedimento ovvero, ancora, il divieto di rilascio, oltre che al soggetto cui si riferiscono e alla autorità giudiziaria, delle certificazioni delle iscrizioni nel casellario giudiziale.
L’indagine sulla personalità del minore è obbligatoria e, ove omessa, determina una nullità a regime intermedio, ovverosia (come le nullità assolute) insanabile, ma (come le nullità relative) da eccepire o rilevare d’ufficio entro termini perentori (segnatamente: vanno dedotte entro la deliberazione della sentenza di 1° grado, se si sono verificate prima del giudizio, come in questo caso, ovvero entro la deliberazione della sentenza del grado successivo, se si sono verificate nel grado precedente).
Gli “elementi” e le “informazioni” di cui all’art. 9 servono ad effettuare una prima scrematura delle questioni per le quali può esserci “irrilevanza del fatto”. A seconda, poi, del tipo di reato, le informazioni avranno, in concreto, valenza e contenuto diversi. Per esempio: nel reato di lesioni, la valutazione è più rigorosa circa l’occasionalità o la possibilità di reiterazione della condotta illecita; in caso di danneggiamento, si suol dare forte rilievo all’avvenuto risarcimento del danno.
La specialità di tali indagini sulla personalità del minore balza evidente sol che si consideri l’art. 220, 2° c.p.p. che, con riferimento ai maggiorenni, esclude una perizia in tal senso (Siracusano): “Salvo quanto previsto ai fini dell’esecuzione della pena o della misura di sicurezza, non sono ammesse perizie per stabilire l’abitualità, la professionalità nel reato, la tendenza a delinquere, il carattere e la personalità dell’imputato e, in genere, le qualità psichiche indipendenti da cause patologiche”. Due considerazioni “negative”: a) purtroppo quest’istituto è di fatto ad esclusivo vantaggio dei minori italiani, giacché solo di essi è possibile ottenere informazioni; b) l’automatismo “informazione positiva – irrilevanza del fatto” rischia di frustrare ogni funzione rieducativa e di indurre il minore a pensare che “non sia successo nulla”.

(Assistenza al minore nel corso del procedimento, artt. 12 e 7 d.p.p.m.). Al minore viene garantita assistenza sia sotto il profilo processuale, attraverso la predisposizione di un elenco di difensori di ufficio specializzati in diritto minorile (in particolare, l’elenco è tenuto dai Consigli dell'Ordine degli Avvocati rientranti nel distretto del Tribunale per i Minorenni e viene aggiornato trimestralmente), sia dal punto di vista psicologico ed affettivo, attraverso la presenza dei genitori o di altra persona idonea in ogni stato e grado del procedimento. È comunque sempre assicurata la presenza dei servizi minorili, le cui funzioni principali consistono nella assistenza al minorenne, nello svolgimento dell’inchiesta sulla sua personalità, nel sostegno, trattamento e controllo di alcuni casi particolari. Due le norme che qui direttamente rilevano. Innanzitutto, l’art. 12 (assistenza all’imputato minorenne): “(1) L’assistenza affettiva e psicologica all’imputato minorenne è assicurata, in ogni stato e grado del procedimento, dalla presenza dei genitori o di altra persona idonea indicata dal minorenne e ammessa dall’A.G. che procede. (2) In ogni caso al minorenne è assicurata l’assistenza dei servizi minorili ministeriali e predisposti dagli enti locali. (3) Il PM e il giudice possono procedere al compimento di atti per i quali è richiesta la partecipazione del minorenne senza la presenza delle persone indicate nei commi 1° e 2°, nell’interesse del minore o quando sussistono inderogabili esigenze processuali”. Quella individuata dall’art. 12 è un’assistenza generica, la cui mancanza non è tuttavia sanzionata. Infatti, in ossequio al principio di tassatività delle nullità (art. 177 c.p.p.), non determinano nullità né l’omessa comunicazione ai genitori del minore dell’espletamento dell’interrogatorio di garanzia, né l’omessa comunicazione della celebrazione del giudizio ai servizi minorili. Ben più incisivo è, invece, quanto previsto dall’art. 7, ai sensi del quale “L’informazione di garanzia e il decreto di fissazione di udienza devono essere notificati, a pena di nullità, anche all’esercente la potestà dei genitori”. L’obbligo di notifica è qui previsto a pena di nullità, perché proprio l’esercente la potestà genitoriale può rendere concreto l’esercizio dei poteri processuali del minore. A tal fine, non pochi problemi si pongono, quando si tratta di minori extracomunitari non accompagnati: si cerca di ottenere la nomina di un tutore, all’atto di iscrizione nel RGNR, da parte del giudice della lex fori.

(Divieto di pubblicazione e divulgazione, art. 13 d.p.p.m.). Ai sensi dell’art. 13, “(1)Sono vietate la pubblicazione e la divulgazione, con qualsiasi mezzo, di notizie o immagini idonee a consentire l’identificazione del minorenne comunque coinvolto nel procedimento. (2) Il comma 1° non si applica dopo l’inizio del dibattimento, se il tribunale procede in pubblica udienza”. 
La norma va ovviamente coordinata con due corrispondenti norme del cpp. Innanzitutto, con l’art. 114, 6° c.p.p., che vieta la pubblicazione delle generalità e dell’immagine dei minorenni testimoni, persone offese o danneggiati dal reato fino a quando non sono divenuti maggiorenni, nonché la pubblicazione di elementi che, anche indirettamente, possano comunque portare all’identificazione dei suddetti minorenni. Poi, con l’art. 115 c.p.p., che – fatta salva la configurabilità del fatto nei termini di una “pubblicazione arbitraria di atti di un procedimento penale” ex art. 684 c.p. – chiarisce che la violazione dell’art. 114 costituisce illecito disciplinare quando il fatto è commesso da impiegati dello Stato o di altri enti pubblici e da persone esercenti una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato.

(Cancellazione dal casellario giudiziale). Merita poi accenno la recente riforma in materia di casellario giudiziale (t.u. d.p.r. 313/2002). Scopo del casellario è quello di rendere possibile in qualsiasi momento la conoscenza dei precedenti penali di una determinata persona, la sua personalità, l'esistenza o meno della capacità di agire. Il casellario giudiziale centrale è istituito presso il Ministero della Giustizia; il casellario giudiziale locale è un ufficio istituito presso ciascuna Procura della Repubblica competente a raccogliere e conservare gli estratti delle sentenze e dei provvedimenti per i quali è prescritta l'iscrizione e l'annotazione, relative alle persone nate nei comuni del circondario; infine – per i minorenni – è istituito l'ufficio locale del casellario presso il Tribunale per i Minorenni che raccoglie e conserva l'estratto dei provvedimenti concernenti i minorenni nati nel distretto. La disciplina prevista per l'eliminazione delle iscrizioni dagli archivi (oggi informatici) del Casellario riprende, nella sostanza, gli elementi normativi precedenti, salvo correzioni ed aggiustamenti soprattutto di carattere formale od operativo. La cancellazione è prevista dall'art. 5 t.u. - come regola generale - al compimento dell'ottantesimo anno di età o a seguito del decesso della persona alla quale le iscrizioni si riferivano. Per quanto riguarda più specificamente la cancellazione di iscrizioni a carico di minori, l'art. 5, 4° t.u. altro non fa che recepire e ripetere il disposto del previgente art. 15 del D.p.r. n. 448/1988, che prevedeva l'eliminazione di tutte le iscrizioni relative a minorenni, al compimento del diciottesimo anno di età, con eccezione di "quelle relative al perdono giudiziale" (eliminate al compimento dei ventuno anni) e "di quelle concernenti provvedimenti di condanna a pena detentiva, anche se condizionalmente sospesa". In tal modo il legislatore italiano è andato nella direzione di recepire l'input emerso, a livello internazionale ed in particolare con le 'regole di Pechino', in tema di iscrizioni penali relative a minorenni. Così non si è previsto un autonomo casellario per i minorenni, ma si è riconosciuto che le iscrizioni delle decisioni riguardanti tali soggetti siano comunicabili solo all'Autorità giudiziaria e non vengano utilizzate dopo il raggiungimento della maggiore età, se non per gravi motivi previsti dalla legge.

(Premessa: la tutela del minore nell’ordinamento giuridico). Ai fini di una primissima ricognizione, appare imprescendibile considerare il ruolo del minore nel nostro ordinamento giuridico. In passato è prevalsa l’idea che il minore fosse più “oggetto di tutela e di protezione” che non “soggetto di diritti” (cfr. Siracusano). Oggi, dopo la legge delega che ha portato all’emanazione del d.p.r. 448/88 ed alla disciplina del processo penale minorile, si è avuta un’inversione di tendenza. Quello che interessa è il minore, come vero e proprio beneficiario di diritti.
Basti considerare il nuovo art. 155 c.c. (come modificato dalla l.54/2006), laddove si afferma che “Anche in caso di separazione personale dei genitori, il figlio ha il diritto (a) di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno di essi;(b) di ricevere cura,eduazione e istruzione da entrambi;(c) di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale”. Il diritto alla bigenitorialità è un diritto del minore, non dei genitori. Ed è per questo che, tanto in ambito civile (per tutelarne i diritti) quanto in ambito penale (per consentirne la rieducazione), il minore è sempre ascoltato dal giudice.
Occorre ulteriormente fare un collegamento con le norme costituzionali, quando si tratta di individuare gli interessi da tutelare del minore. La Costituzione chiarisce, infatti, in modo espresso che i diritti si realizzano attraverso l’assunzione di doveri. A tal proposito, basti pensare a quanto affermato nell’art. 2 Cost. (la Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili, ma richiede “l’adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale”), nell’art. 4 Cost. (diritto al lavoro: “ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, un’attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società”) e nell’art. 32 (la Repubblica tutela la salute come diritto dell’individuo, ma anche in quanto interesse della collettività). In altri termini, - a parte i diritti fondamentali (che si realizzano da sé) ed i diritti sinallagmatici (v. diritti patrimoniali) - esistono diritti esercitabili solo e soprattutto attraverso l’espletazione di un dovere. Ciò vale anche nel settore di cui qui si tratta: per esempio, il diritto alla paternità può essere rivendicato, ma va congiuntamente soddisfatto il dovere di educazione, cura, mantenimento.

(Definizione del TM). Come sancito dal combinato disposto dell’art. 3 del d.l.1404/34 e dell’art. 49 dell’ordinamento giudiziario, il tribunale per i minorenni (TM) ha giurisdizione su tutto il territorio della corte d’appello o della sezione di corte d’appello in cui è istituito.
Il TM è giudice di primo grado con riferimento a diversi ambiti di competenza. Si tratta di competenze affatto eterogenee che, tuttavia, hanno come caratteristica comune la presenza di procedimenti coinvolgenti minori. Bisogna ricordare però che il TM non è l’unico organo giudiziario che si occupa di minori: spetta al tribunale ordinario decidere sull’affidamento e sul mantenimento dei figli minori di età in caso di separazione o divorzio, così come spetta al giudice tutelare (che a sua volta è organo del tribunale ordinario) vigilare sull’esercizio della potestà dei genitori, autorizzarli a compiere atti patrimoniali eccedenti l’ordinaria amministrazione in rappresentanza dei figli, nominare ove necessario un tutore e sovrintendere alle tutele degli orfani o dei minori i cui genitori siano decaduti dalla potestà o non possano esercitarla.

(Singole attribuzioni del TM in materia penale, civile, amministrativa e nel settore delle adozioni). Le competenze del TM investono quattro fondamentali settori: la materia penale, quella civile, quella amministrativa ed infine quella delle adozioni.
Per quanto attiene alla competenza penale, il TM è giudice di primo grado per tutti i reati commessi da minori di età compresa tra i quattordici e i diciotto armi, nel caso in cui sia accertata una condizione di sviluppo tale da ritenerli in grado di rendersi conto dell’illiceità del fatto commesso e di autodeterminarsi in relazione ad esso. Ricordiamo che per i minori di anni quattordici vige nel nostro ordinamento il principio secondo cui gli stessi non sono imputabili e quindi – anche se commettono dei reati – non possono essere processati. Il che peraltro non vuol dire che non possano venire applicate nei loro confronti misure di sicurezza.
Per quanto attiene alla competenza civile, il TM non è l’unico giudice che si occupa di minorenni, poiché ci sono anche altri giudici che decidono questioni che li riguardano, come il tribunale ordinario ed il giudice tutelare. Vi sono però alcune materie di sua competenza esclusiva e, segnatamente: 
i provvedimenti – previsti dagli artt.330, 333, 336 c.c. – posti a tutela di quei minori (anche stranieri purché residenti in Italia) i cui genitori abbiano esercitano male la potestà;
l’affidamento dei figli di genitori non sposati che hanno cessato la convivenza e che sono in situazione conflittuale (art. 317 bis c.c.);
l’accertamento e la dichiarazione giudiziale della paternità e della maternità; 
il riconoscimento dei figli quando manca il consenso del genitore che per primo li ha riconosciuti;
la legittimazione dei figli nati fuori dal matrimonio; 
la decisione sul cognome da attribuire al figlio in caso di riconoscimento in tempi diversi da parte dei due genitori; 
le pronunce di interdizione o inabilitazione nell’ultimo anno della minore età, quando sussista l’incapacità di intendere e volere;
l’autorizzazione al matrimonio dei minori.
A ciò si aggiunga che, secondo un’ordinanza delle SS.UU. (in quanto giudice di giurisdizione), la materia dell’affidamento assorbe anche le connesse questioni patrimoniali. I TM sono soliti accettare tale competenza, solo in occasione di simultaneus processus.
Per quanto attiene alla competenza in materia amministrativa, si contano non pochi procedimenti aperti nei confronti di adolescenti in difficoltà. In questi casi non si interviene per limitare la potestà genitoriale, ma per supportarla, sollecitando gli stessi ragazzi ad assumersi la responsabilità della propria vita. Il fondamento di questi provvedimenti è l’art. 25 della legge istitutiva dei TM (R.D. 1404/1934), anche se ormai depurato dal suo contenuto “rieducativo” che in passato rinviava ad interventi restrittivi (in riformatori) ormai da decenni eliminati. La logica attuale è quella di fornire, all’adolescente i cui genitori non sanno esercitarla, una funzione di “contenimento’ da parte lei servizi sociali e da parte del Tribunale, finalizzata a consentire un inserimento sociale e ad evitare lo sbocco della crisi adolescenziale in esiti di devianza.
Infine, in tema di adozioni, il TM è competente a dichiarare l’adottabilità del minore, nel caso in cui la situazione di grave trascuratezza o di maltrattamenti in cui versa lasci ritenere che i genitori non siano in grado di occuparsi adeguatamente di lui. In tal caso, una volta divenuta irrevocabile la decisione, si provvede ad individuare la coppia, tra quelle che hanno dichiarato la propria disponibilità all’adozione, che appare più idonea alle necessità del bambino (procedura di abbinamento). Alla fine del periodo di affidamento preadottivo (normalmente di un anno) viene pronunciata l’adozione definitiva.
Ma esistono anche ipotesi più particolari di adozione: per esempio, essa può essere dichiarata a favore di minori che abbiano già un consolidato rapporto con gli adottanti per vicende pregresse o perché l’adottante è coniuge di uno dei loro genitori.
Non va poi sottaciuta la competenza in materia di adozioni internazionali. Qui, tuttavia, le attribuzioni del TM sono limitate a rendere efficaci in Italia i provvedimenti stranieri di adozione e a decidere sull’idoneità all’adozione internazionale delle coppie aspiranti. Tale decisione viene adottata dal tribunale sulla base della relazione redatta dai servizi psicosociali degli enti locali e delle ASL che hanno svolto colloqui informativi e valutativi con le coppie interessate, nonché all’esito di un colloquio condotto con la stessa coppia a cura di un giudice onorario.

(La specializzazione dei giudici minorili). Oltre che per la specificità delle funzioni attribuite, i giudici minorili si caratterizzano anche per la loro specializzazione.
Lo si legge nei primi articoli del regolamento attuativo (d.lgs. 272/1989):
l’assegnazione degli affari è disposta in modo da favorire la diretta esperienza di ciascun giudice nelle diverse attribuzioni della funzione giudiziaria minorile (art. 2);
i giudici assegnati agli uffici minorili non possono essere destinati in applicazione o supplenza ad altro ufficio giudiziario, salvo casi eccezionali dovuti ad imprescindibili esigenze di servizio (art. 3);
il min. giustizia collabora col CSM per creare appositi corsi di formazione ed aggiornamento per magistrati ordinari e onorari addetti agli uffici minorili “nelle materie attinenti al diritto minorile e alle problematiche della famiglia e dell’età evolutiva” (art. 5).
Fondamentale è, in questi procedimenti, la figura del PM che è sempre presente (perché si tratta comunque di diritti indisponibili e perché si configura un interesse collettivo). La sua presenza è stata istituita, perché è convinzione implicita del legislatore che famiglia e gruppi parafamiliari siano portatori di un interesse pubblico: è lo stesso art. 29 Cost. a sancire che “La Repubblica riconosce i diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio”. La presenza, peraltro, non è solo formale, e ciò non solo in ambito penale (incontestato momento di esercizio delle sue funzioni), ma anche in ambito civile. Pertanto, è saggio, per l’avvocato, rapportarsi col PM, che svolge, di fatto, funzioni di parte processuale, ancorchè con potenzialità d’azione molto più corpose.

(La composizione cd. mista). La composizione del TM presenta evidenti particolarità rispetto ad altri organi collegiali. Ai sensi dell’art. 2 r.d.l. 1404/1934 (istitutivo del tribunale per i minorenni) e dell’art. 50 r.d. 12/1941 (ordinamento giudiziario), i componenti sono: un magistrato di corte d’appello (che presiede); un magistrato di tribunale ordinario; due “giudici onorari”, nominati con d.P.R. per 3 anni rinnovabili (più esattamente: un uomo e una donna, cittadini che abbiano compiuto il trentesimo anno d’età, che siano benemeriti dell’assistenza sociale e che siano stati scelti fra i cultori di biologia, psichiatria, antropologia criminale, pedagogia e psicologia).
E’ questa la cd. compozione mista. Infatti, nella struttura collegiale, è così assicurata la partecipazione di componenti privati, in modo che il procedimento valga a garantire non solo la legalità (giudice togato), ma anche la multidisciplinarietà delle complesse valutazioni sulla personalità del minore (giudice laico).
Tuttavia, non poche problematiche sono connesse alla composizione mista. Ad esempio, in presenza di memorie o conclusioni di parte molto tecniche a livello giuridico, si pongono problemi di corretta percezione da parte dei giudici onorari (che, ovviamente, difettano nel necessario background giuridico). Lo sforzo del magistrato di tribunale e del magistrato di C.d.A. (che presiede) è di sicuro quello di rendere la decisione davvero collegiale.
A tal fine, si suole seguire le seguenti regole-base: a) tramutare, per quanto possibile, un concetto “umano” a livello giuridico; b) non delegare mai ai giudici onorari materie tecnico-giuridiche; c) assumere una serie di accorgimenti, quando si tratta anche solo di provvedimenti d’urgenza. In particolare (ad esempio: discutere in camera di consiglio l’eventuale provvedimento d’urgenza richiesto dal ricorrente; dopo la camera di consiglio, e solo dopo la discussione collegiale, delegare eventualmente il compimento di un atto al giudice onorario; far partecipare i delegati anche dopo, quando si tratta della decisione finale).
Per quanto attiene all’organo giudicante nel processo penale minorile, la primissima peculiarità che balza agli occhi è la composizione del GUP che – a differenza di quello del processo degli adulti – ha qui natura collegiale (più specificamente, è composto da tre membri: il giudice togato e due giudici onorari, sempre un uomo e una donna). Di contro, il GIP innanzi al tribunale onorario, è sempre monocratico (per garantire “la continuità nella presenza e la prontezza nell’intervento”, dice SIRACUSANO). In dibattimento, il collegio deve essere formato da quattro soggetti: il Presidente (magistrato di Corte di Appello), il giudice a latere (magistrato di Tribunale) e due esperti (un uomo e una donna), giudici onorari benemeriti dell’assistenza e scelti tra i cultori di biologia, psichiatria, antropologia criminale, pedagogia e psicologia. In appello, la Sezione per i Minorenni del giudice di seconde cure esamina i casi che vengono portati alla sua attenzione sempre con la presenza di tre giudici professionali e due onorari.