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| Diritto Penale |
Il diritto penale è il complesso delle norme che descrivono i reati e le conseguenze (pene) da essi derivanti. È un ramo dell'ordinamento giuridico, e precisamente del diritto pubblico interno. Lo Stato proibendo determinati comportamenti umani (i reati), per mezzo di una minaccia di una specifica sanzione afflittiva (la pena), tutela i valori fondanti di un popolo. Ed è il tipo di sanzione, "la pena", che distingue il reato, ovvero l'illecito penale, dall'illecito civile e dall'illecito amministrativo. E ancora, è il tipo di sanzione, cioè "la pena", a distinguere la norma penale, da quella civile e amministrativa. Impropriamente si parla talvolta di "reato penale", in quanto con la definizione reato si intende già l'illecito penale stesso: cioè una violazione di legge che viene sanzionata con la pena. In altre parole, non esistono "reati non penali". La sanzione tipica conseguente alla violazione di un precetto penale è la pena. Il nostro sistema è fondato sul doppio binario (due sanzioni): le pene sono indirizzate a punire il fatto; le misure di sicurezza a prevenire comportamenti illeciti del reo, e si basano su un giudizio di pericolosità sociale della personalità dello stesso. Già varie commissioni (tra cui quelle Grosso, Pagliaro e Nordio) hanno proposto la sopressione del doppio binario mantenendo in vita le misure di sicurezza solo nei casi di pericolosità sociale di minori Il diritto penale è retto da quattro principi fondamentali: Principio di legalità, sancito dall'art.1 del c.p secondo cui "Nessuno può essere punito per un fatto che non sia espressamente previsto come reato dalla legge, né con pene che non siano da essa stabilite". L'importanza di questo principio é rafforzata anche dall'art. 25 della Costituzione il quale, infatti, stabilisce che "Nessuno può essere punito se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima del fatto commesso". Il principio di legalità esprime l'applicazione di quattro "sotto principi": 1) la riserva di legge della fonte penale; 2) l'irretroattività della norma penale; 3) la sufficiente determinatezza e la tassativa applicazione della norma penale; il divieto di analogia in malam partem di norma non eccezionale (cfr art. 14 Prel.). Principio di materialità non si può ravvisare un reato se la volontà criminale non si manifesta in una condotta esterna Principio di offensività la volontà criminale deve manifestarsi in un comportamento esterno che leda o ponga in pericolo uno o più beni giuridici Principio di colpevolezza un fatto può essere penalmente attribuito solo se vi sono i presupposti per ritenere sia obiettivamente ed oggettivamente imputabile al suo agente. Questo principio si desume direttamente dal disposto dell'articolo 27 comma 1 Costituzione, secondo cui "la responsabilità penale è personale". Al suo interno, questo ramo del diritto pubblico volto a collegare una sanzione ad un comportamento legalmente previsto come criminoso, è diviso in tre elementi costitutivi: fatto, personalità, conseguenze. Fatto: rappresenta l'oggettività del diritto penale, senza di esso si avrebbe un diritto penale del sospetto, che andrebbe a commisurare la pena in assenza della conseguenza di un comportamento. Personalità: rappresenta il momento illuminante del diritto penale, significa che il soggetto, affichè possa esser punito deve essere imputabile. Non esiste una norma simile (a parte e più limitatamente v. art. 428 c.c.) nell'ordinamento civilistico, in diritto penale l'imputabilità rappresenta la soggettività di diritto penale, senza di questa non avrebbe senso infliggere al colpevole la pena, poiché questa (art. 27 Costituzione) ha finalità retributiva e riabilitativa, e di nessun reiserimento sociale potrebbe beneficiare chi non è in grado di comprendere il significato della pena stessa. Conseguenze: sono rappresentate dalle sanzioni che seguono la violazione della norma penale. Anche in diritto civile vi sono delle conseguenze sanzionatorie alla violazione della normativa di riferimento, ma con l'essenziale differenza che queste hanno solo carattere pecuniario o obbligatorio e consistono in risarcimenti derivanti da responsabilità (contrattuale o extracontrattuale) non potendo mai avere carattere privativo della libertà personale. |