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| Sfratto e risoluzione contrattuale |
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REPUBBLICA ITALIANA IL TRIBUNALE DI SALERNO PRIMA SEZIONE CIVILE Composto dal giudice unico Dott. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ha pronunciato la seguente: S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. xxxx R.A.C.C. dell'anno xxxxx T R A xxxxxxxxxxxxxxxxx, elettivamente domiciliato in Eboli, via Ceffato 127, presso 1'avv. Gioele Melella che lo rappresenta e difende giusta procura a margine dell'atto introduttivo; - attore - e la soc. xxxxxxxxxxxxxxxxxxx in persona del suo legale rapp.te p.t., selettivamente domiciliata in Battipaglia, via Gen. Gonzaga presso 1'avv. Anna Sabato che in una all'avv. Paola Varuzza la rappresenta e difende giusta procura a margine della comparsa di risposta; - convenuta -
C O N C L U S I O N I: COME IN ATTI: Vedi verbale di udienza del 9.10.2008 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di citazione notificato i1 13.2.2008, xxxxxxxxxxxxxxxx, premesso di aver concesso in locazione ad uso commerciale alla s.a.s. xxxxxxx un immobile a lui appartenente sito in loc. xxxxxxxxxxxxx di xxxxxxxxxxxxx, giusta contratto del 2.4.2007; che tale contratto era stato ceduto alla s.r.l. xxxxxxxxxxxx, pertanto subentrata quale conduttrice; che quest'ultima si era resa morosa nel pagamento dei canoni di gennaio e febbraio 2008, restando debitrice della somma di € 1360,00; tutto ciò premesso, intimava alla xxxxxxxxxxxxxx lo sfratto e la conveniva innanzi a questo Tribunale per la convalida. Costituitosi ii contraddittorio, 1'intimata compariva all'udienza fissata spiegando opposizione ed assumendo di aver pagato quanto dovuto giusta vaglia che esibiva; deduceva che ciò era avvenuto con ritardo per non essersi il locatore presentato, come d'uso, a riscuotere i canoni. Il giudice non convalidava lo sfratto, ma disponeva i1 mutamento del rito assegnando alle parti i termini di Legge per le memorie integrative..,
L'attore intimante domandava la risoluzione del risolutiva espressa contenuta nei contratto di La convenuta resisteva, sostenendo di aver comunque 7 Matto fronte alla propria obbligazione e proponeva domanda riconvenzionale per il rimborso delle spese sostenute per i lavori di ristrutturazione e straordinaria manutenzione dell'immobile locato. La causa e stata decisa nei termini di cui al pubblicato dispositivo. MOTIVI DELLA DECISIONE La domanda di risoluzione e fondata e deve essere accolta. In punto di fatto e pacifico the la society convenuta non ha provveduto nei termini previsti dal contratto al pagamento dei canoni relativi ai mesi di gennaio e febbraio 2008, avendo provveduto al versamento con vaglia del 13.3.2008, successivo alla notifica dell'atto di citazione ed a ridosso dell'udienza di convalida. II contratto, inoltre, prevedeva il convenuta ha dato prova di aver vanamente tentato di provvedere e di non esservi riuscita per la irreperibilità della controparte, come invece ha assunto nella sua comparsa di risposta. In diritto deve ricordarsi che: a)per le locazioni ad uso diverso da abitazione non è ammessa la sanatoria della morosità prevista dall'art. 55 L. 392/1978; b)in caso di previsione della clausola risolutiva espressa ve farsi applicazione dell'art. 1456 c.c. senza che possa farsi luogo alla valutazione della gravità dell'inadempimento. Nel caso di specie va rilevato che il contratto prevede che " I1 ritardo anche di una sola mensilità nel pagamento del canone darà diritto al locatore di risolvere il presente contratto" (art.3) e che "1'inadempienza di una qualsiasi delle clausole contratto" (art.15). Il locatore, d'altronde, ha ritualmente dichiarato nella propria memoria integrativa, idonea in quanto introduttiva di una nuova ed autonoma fase di giudizio, di volersi avvalere della clausola, giusta quanto previsto dall'art. 1456 cpv. c c La declarataria di risoluzione e pertanto inevitabile. Segue 1'ordine di rilascio per it quaie pub essere concessa dilazione pressochè massima, in ragione delle esigenze commerciali della convenuta.
Nemmeno può darsi ingresso alla domanda riconvenzionale, ovvero alle istanze istruttorie proposte al riguardo dalla convenuta. Questa sostiene che il locale era stato tratto in fitto con espressa destinazione di bar e che non essendo a ciò risultato idoneo essa ha dovuto sobbarcarsi ad ingenti spese di trasformazione ed adattamento. L’assunto è del tutto contrario alla realtà contrattuale dalla quale unicamente si evince un vincolo di destinazione (a bar-gelateria) dell'immobile, ma come limite posto a carico del conduttore e senza alcun corrispondente onere del locatore (art.l); il conduttore,d'altronde, "dichiara di ricevere 1'immobile nell'ottimo stato di manutenzione in cui si trova" (art.11) e si impegna a "non apportare alcuna modifica, innovazione o miglioria ai locali locati od agli impianti esistenti", restando comunque ogni addizione o miglioramento "a beneficio gratuito del locatore." Segue, pertanto, il preannunciato rigetto. Le spese processuali, come appresso liquidate ed attribuite, vanno poste a carico della parte integralmente soccombente. P Q. M.
definitivamente pronuncIando sulla domanda proposta da xxxxxxxxxxxxxxxx con atto del 13.2.2008 nei confronti` della s.r.l. xxxxxxxxxxxxxx in persona del suo legale rapp.te p.t, ogni altra istanza respinta, cosi provvede: 1) Dichiara risolto per inadempimento il contratto di locazione stipulato fra le parti in data_ 2.4.2007; 4) Condanna la società convenuta in persona del suo,
100,00 per spese, 600,00 per diritti e 1200,00 per onorari, con attribuzione al procuratore anticipante; Rigetta ogni altra istanza. Salerno 9.10.2008 IL GIUDICE UNICO (Dott. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx)
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