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Risarcimento danni da insidia e trabocchetto

 

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI

 

 

MONTECORVINO ROVELLA

 

 

REPUBBLICA ITALIANA

 

 

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

 

 

 

 

 

II giudice di Pace Dr. Mario De Maffutiis ha pronunciato la

 

 

seguente sentenza nella causa civile iscritta al n. XXXXX R.G.

 

 

Tra

 

 

• Xxxxxxxxxxxxxxxx                                                 ATTRICE

 

 

difesa dall'Avv. Gioele Melella

 

 

Contro

 

 

• Xxxxxxxxxxxxxxxxxxx                                   CONVENUTA

 

 

difesa dall'Avv. Pasquale Gargano

 

 

 

 

OGGETTO: Risarcimento danni da insidia o trabocchetto.

 

 

 

 

 

Svolgimento del processo

 

Con atto di citazione, notificato il 19/02/2008, xxxxxxxxxxx

 

 conveniva in giudizio xxxxxxxxxxxxxxxxxx, in persona

 

del Presidente p.t., per sentirla condannare al risarcimento

 

 

delle   lesioni,   causatele   il   07/01/2007, per aver perso il

 

 

 

 

 

controllo dell'auto targata BL976WY, a causa della

fuoriuscita di acqua di un canale laterale alla strada, e per la__

presenza di acqua sporca che rendeva scivoloso il manto


 

 

 

 

stradale,  alla   S.S.   26,   nel   territorio  del   Comune  di

 

 

Montecorvino Rovella, le cui cunette risultavano ostruite,

 

 

non segnalate, ne visibili;   trasportata al Pronto Soccorso

 

 

dell'Azienda Ospedaliera di Salerno, le veniva refertata una

 

 

prognosi di 2 giorni con la diagnosi "Trauma distorsivo del

 

 

rachide cervicale, e trauma cranico non commotivo".

 

 

La xxxxxxxxxxxxxxx contesta il fondamento dell'avversa

 

 

pretesa, e nega ogni addebito a suo carico, e nel merito

 

 

richiama  le   molteplici  sentenze  della  giurisprudenza di

 

 

legittimità,  che  escludono qualsiasi coinvolgimento                  della

 

 

Provincia,   e    la    sua   responsabilità  nella                  causazione

 

 

dell'incidente, ed evidenzia che l'attrice, attraversando la strada

 

 

sottoposta al limite di velocità di 50 kmh, doveva conformare

 

 

la velocità dell'auto nell'ambito delle disposizioni previste dal

 

 

c.d.s. (art.  141), e conclude per una condotta colposa della

 

 

danneggiata, ed in via subordinata per un concorso di colpa.

 

 

Per la ricostruzione della dinamica del sinistro viene sentita,

 

 

in udienza, la testimonianza di xxxxxxxxxxx, mentre per la

 

 

valutazione delle lesioni viene nominato, e ritenuta congrua

 

 

la valutazione fornita dal CTU Dr. Xxxxxxxxxxx.

 

 

All'udienza del 12/12/2008, vengono precisate le conclusioni,

 

 

e la causa viene trattenuta a sentenza.

 

 

Motivi della decisione

 

 

I1 fatto  storico  e   incontestato, e   viene  confermato    dal

 

 

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testimone e dal rapporto redatto dalla Polizia Municipale, che

 

descrive l'incidente come riportato nel libello introduttivo. Si

 

ritiene che esiste nesso di casualità tra le lesioni riportate da

 

xxxxxxxxxxxxxxxxx e l'incidente di cui è causa. La diagnosi, del

 

Pronto Soccorso dell'Azienda Ospedaliera di Salerno, viene

 

confermata dal CTU Dr. Xxxxxxxxxxxxxx, che assegna una

 

valutazione di ITT di gg. 10, ed una ITP di gg. 10, ed ITP di

 

.                 10  al  25%, oltre  ai  postumi invalidanti dell'1%, cui

 

_   corrisponde, per la_legge 57/01, una liquidazione di € 700,00

 

per ITT ed ITP, ed € 588,48 per i postumi invalidanti, € 195.00 per il danno morale, ed € 270,00 di spese mediche documentate. Per quanto riguarda la richiamata responsabilità della xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ,_____ potrebbe_ configurarsi_ una
violazione di regole di cautela, ai sensi dell'art. 2043 c.c.‑

La domanda proposta dall'attore è fondata e deve essere accolta, con il risarcimento da fatto illecito di cui all'art. 2043 c.c., rientrando nell'ambito dell'art. 7, co. 1, c.p.c.-

Il sistema di responsabilità aquiliana, delineata dal codice

civile,_ prevede, nella materia di che trattasi, una regola
generale (art. 2043 c.c.), e diverse norme speciali (ad es. art. 2051 c.c.). Ciascuno
è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito. Le due norme pongono il danneggiato in una posizione diversa per

_      quanto concerne l'onere della prova ai fini del risarcimento._


____________ L'art. 2051 c.c., trattasi di presunzione relativa di colpa o di_____

responsabilità oggettiva a carico del custode, pone questo_____

(danneggiante) in condizione meno favorevole per sottrarsi

 

alla    propria   responsabilità.  I1   tratto   distintivo   per

 

 

1'applicabilità delle  norme  è   dato  in  giurisprudenza dal

 

 

criterio della estensione spaziale della custodia, in modo tale

 

da consentire "una vigilanza ed un controllo idonei a evitare

 

 

l'insorgenza di situazioni di pericolo".

 

 

La S.C., Sez. III con sentenza 26/01/1999, n. 699, configura

 

 

la responsabilità del danneggiante per danni a terzi sui propri

I

 

beni. Pertanto, ben pue applicarsi, nella fattispecie, la norma

 

 

di cui all'art. 2051 c.c.‑

 

 

La xxxxxxxxxxxxxxxxx deve ritenersi responsabile dei danni

 

 

derivati  a  terzi  dal  mancato controllo  delle  sue  strade,

 

confermandone la legittimazione passiva. La Suprema Corte

 

con   sentenza  01/10/2004, n°  19653,  ha  stabilito che  il

 

danneggiato   non   è    onerato  dalla   dimostrazione della

 

verificazione del danno in conseguenza di una situazione

qualificabile come insidia o trabocchetto bensì esclusivamente dell'evento dannoso e del nesso casuale fra la cosa e la sua verificazione. La Cass. – Sez. III Civ. con sentenza 19/02/2008

ha ribadito che la responsabilità per il danno derivante da cose in custodia, ex art. 2051 c.c., ha natura oggettiva ed è tuttavia

esclusa dal caso fortuito, nel caso lo stesso danneggiato, che in

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modo imprudente abbia utilizzato impropriamente la cosa così

 

da costituire la causa del danno.

 

P.Q.M.

 

Il       Giudice  di  Pace,  disattesa  ogni  diversa  istanza  ed

 

eccezione      respinta, dichiara la  xxxxxxxxxxxxxxxxxx, in

 

persona del Presidente p.t., responsabile del sinistro, e la

 

condanna al pagamento della somma di € 1.753,00, oltre

 

Interessi legali dalla data del sinistro al soddisfo, quale

         data            del     cinictrn   al          cnddicfn       niialil

 

risarcimento del danno, a favore di xxxxxxxxxxxxxxxx, per le

lesioni accertate; la condanna, anche, al pagamento di €

650,00 a favore del CTU xxxxxxxxxxxxxxxxx; la

condanna, altresì, al pagamento delle spese processuali, a

favore dell'Avv. Gioele Melella, che si liquidano in

complessivi € 1'000,00, di cui € 150,00 per spese, € 350,00

per diritti di procuratore, ed € 500,00 per onorario, oltre IVA,

CNP e spese generali.

Montecorvino Rovella, 12/12/2008

Il Giudice di Pace