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Separazione giudiziale coniugi
REPUBBLICAITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

I1 Tribunale di Salerno, Prima Sezione Civile, riunito in

Camera di Consiglio nelle persone dei sigg.:

1) dott. Nicola Spatuzzi - Presidente

2) dott. Roberto Ricciardi - Giudice

3) dott. Vito Colucci - Giudice Relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella causa civile iscritta al N. xxxxx/anno xxxxx Ruolo Gen. Procedimenti Speciali (n. xxx/xx Ruolo Sezione) avente ad oggetto "Separazione giudiziale dei coniugi" e vertente

TRA

xxxxxxxxxxxxxxx, rappresentato e difeso dall'avv. Gioele Melella, per procura a margine del ricorso, selettivamente domiciliato in Eboli alla Via Santa Croce n. 35 presso lo studio dell'Avv. Gioele Melella.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, rappresentata e difesa dall'avv.

Nunzio Mazzocchi, per procura a margine della comparsa di costituzione datata 2/5/2007, elettivamente domiciliata in Caserta alla via Pollio n. 18 presso lo studio dell'avv. Nunzio Mazzocchi;

convenuto resistente NONCHE'

xxxxxxxxxxxxxxxxxx, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Salerno;

intervenuto Conclusioni.

La parte ricorrente concludeva all'udienza del 13/2/2008, riportandosi, in sostanza, al ricorso e chiedendo, in particolare, che venisse dichiarata la separazione giudiziale dei coniugi.

La parte resistente ugualmente concludeva all'udienza del 13/2/2008, chiedendo, in particolare, che venisse dichiarata la separazione giudiziale dei coniugi con addebito al marito ricorrente.

Il P.M., da parte sua, concludeva come da atto datato 27/3/2008 affinchè fosse accolta la domanda e fosse confermata L'ordinanza depositata il 25/3/2003.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

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ricorrente xxxxxxxxxxxxxxxx, nato in xxxxxxxxxxxxx in data xx/x/xxxx, chiedeva che venisse pronunziata la separazione fra i coniugi xxxxxxxxxxx (ricorrente) e xxxxxxxxxxxxxxx, nata in xxxxxxxxx in data xx/x/xxxx (resistente), con addebito alla moglie.

I1 matrimonio fra i coniugi xxxxxxxxxxxxx e xxxxxxxxxxxxxx, d'altra parte, era stato celebrato in xxxxxxxxx in data xx/xx/xxxx, e trascritto presso il Comune di xxxxxxxxxx al N. 435, vol. II, parte II, serie A, anno 1979, del registro degli atti di matrimonio.

All'udienza presidenziale dell'11/3/2003, dinanzi al Giudice delegato dal Presidente, compariva soltanto il coniuge ricorrente, mentre il coniuge resistente non compariva. 11 Giudice delegato dal Presidente, quindi, a seguito dell'udienza predetta, emetteva i provvedimenti urgenti del caso e precisamente disponeva quanta segue: a) affidava la figlia minore xxxxxxxxx alla madre, con diritto di visita del padre; b) determinava in € 550,00 1'assegno mensile a carico del marito in favore della moglie per il mantenimento delle figlie a carico; c) assegnava la casa coniugale, sita in xxxxxxxxxx alla via xxxxxxxxxxx n. x alla moglie.

Rimesse le parti innanzi al G.I. designato per 1'ulteriore svolgimento del procedimento, la parte resistente risultava costituita in giudizio con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 17/3/2003, con la quale la parte

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resistente stessa chiedeva, in particolare, che venisse pronunziata la separazione dei coniugi, con addebito al marito ricorrente. All'udienza del 26/6/2003, poi, la causa veniva rinviata per la trattazione. All'udienza del 3/11/2004, quindi, il G.I. concedeva i termini di cui all'art. 183, quinto comma, c.p.c.. All'udienza dell'11/5/2005, poi, il G.I. concedeva i termini di cui all'art. 184 c.p.c.. All'udienza del 26/1/2006 il G.I. si riservava di decidere e, con provvedimento del 27/2/2006 provvedeva, in particolare, in ordine all'ammissione delle prove. All'udienza del 3/5/2007, poi, veniva sentito il teste xxxxxxxxxxxxxx, fratello della resistente xxxxxxxxxxxxxxxxxxx; la causa veniva, quindi, rinviata per la precisazione delle conclusioni. All'udienza del 13/2/2008, peraltro, la parte ricorrente concludeva all'udienza del 13/2/2008, riportandosi, in sostanza, al ricorso e chiedendo, in particolare, che venisse dichiarata la separazione giudiziale dei coniugi. La parte resistente ugualmente concludeva all'udienza del 13/2/2008,

chiedendo, in particolare, che venisse dichiarata la separazione giudiziale dei coniugi con addebito al marito ricorrente. I1 G.I., peraltro, disponeva lo scambio delle comparse conclusionali e delle memorie di replica ai sensi dell'art. 190, primo comma, c.p.c., e rimetteva la causa al collegio per la decisione. I1 P.M., da parte sua, concludeva come da atto datato 17/3/2008 affinchè fosse accolta la

domanda e fosse confermata 1'ordinanza depositata il 25/3/2003.

Va, a questo punto, rilevato che va sicuramente dichiarata la separazione personale dei coniugi, emergendo chiaramente dagli stessi scritti difensivi delle parti fatti di tale gravità da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza.

Anche alla Luce della prospettazione della vicenda offerta dalla parte ricorrente e dalla parte resistente si evince che deve ritenersi assodato che effettivamente si e lacerato qualsiasi vincolo di legame coniugale tra le parti. Non risulta, d'altra parte, che la convivenza sia mai ripresa dopo 1'udienza presidenziale dell'11/3/2003. Sia il ricorrente sia la resistente, peraltro, hanno sostanzialmente chiesto dichiararsi la separazione, pur chiedendo ciascuno di addebitare la separazione stessa all'altro.

Non possono, per converso, essere accolte le domande di addebito avanzate da parte ricorrente e da parte resistente, atteso che agli atti non risultano emersi sul punto elementi sufficienti a determinare una pronunzia in tal senso. Va, sul punto, osservato che la Suprema Corte ha affermato, in maniera senz'altro condivisibile, che la dichiarazione di addebito della separazione implica la prova che la irreversibile crisi coniugale sia ricollegabile esclusivamente la comportamento volontariamente e

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consapevolmente contrario ai doveri nascenti dal matrimonio di uno o di entrambi i coniugi, ovverosia che sussista un nesso di causalità tra i comportamenti addebitati ed il determinarsi dell'intollerabilità della ulteriore convivenza, con la conseguenza che, in caso di mancato raggiungimento della prova che il comportamento contrario ai predetti doveri tenuto da uno dei coniugi, o da entrambi, sia stato la causa efficiente del fallimento della convivenza, legittimamente viene pronunciata la separazione senza addebito [cfr. Cass. Civ., Sez. I, Sentenza n. 14840 del 27/06/2006, Presidente Luccioli MG., Estensore Bonomo M., Relatore Bonomo M., P.M. Uccella F. (Conf.), Brancato (D'Anna ed altro) contro Triconi ed altri (Crea), (Cassa con rinvio, App. Messina, 25 Novembre 2004)]. Nel caso in esame, peraltro, non risulta acquisita la prova che 1'eventuale comportamento contrario ai doveri nascenti dal matrimonio tenuto da uno dei coniugi, o da entrambi, sia stato la causa efficiente del fallimento della convivenza. Le dichiarazioni rese dl teste xxxxxxxxxxxxxxxx, in particolare, risultano alquanto generiche e prive di riferimenti specifici che consentano di ritenerle sufficientemente attendibili, anche in ragione del fatto che il teste stesso è il fratello della moglie resistente.

In ordine ai provvedimenti di carattere personale e patrimoniale adottabili con la, pronuncia di separazione, ritiene il Collegio che vadano sostanzialmente confermati i

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provvedimenti resi all'esito della fase presidenziale, non essendo emersi elementi idonei a determinare una modifica dei provvedimenti predetti, salvo che per la parte superata dal raggiungimento della maggiore età da parte della figlia xxxxxxxxxxxx.

Nulla va, quindi, disposto in ordine all'affidamento della prole, non sussistendo attualmente prole minorenne.

Risulta, poi, opportuno, confermare 1'assegnazione della casa coniugale [sita in xxxxxxxxx alla via xxxxxxxxxxx n. x) alla moglie, anche in ragione del fatto che non risulta che sia venuta meno la convivenza con la madre almeno della figlia xxxxxxxxxxxxxx, a suo tempo affidata alla madre e, quindi, presumibilmente convivente con la madre stessa.

In ordine al profilo di carattere patrimoniale del presente provvedimento, poi, va rilevato che allo stato non risultano intervenuti mutamenti nelle condizioni patrimoniali dei coniugi tali da giustificare una modifica dell'entità dell'assegno mensile di mantenimento fissato in sede presidenziale nell'importo di € 550,00 per il mantenimento delle figlie. Risulta, inoltre, opportuno prevedere un meccanismo automatico di rivalutazione dell'assegno in base agli indici ISTAT.

Va, peraltro, osservato che agli atti non risulta provata dalla ricorrente la sussistenza di uno squilibrio patrimoniale fra le parti che giustifichi la previsione di un

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assegno per il mantenimento della moglie a carico del marito.

Risulta, peraltro, opportuno compensare le spese fra le parti, alla luce delle complessive circostanze del caso in esame e in considerazione della natura delle situazioni giuridiche su cui il presente provvedimento va ad incidere.

P.Q.M.

I1 Tribunale di Salerno, Prima Sezione Civile, in composizione

collegiate, definitivamente pronunciando sul ricorso

depositato in data 28/06/2002 nell'interesse di xxxxxxxxxxxxx,

attore ricorrente, nei confronti di xxxxxxxxxxxxxxxxx, convenuto resistente, con 1'intervento del P.M., disattesa e assorbita ogni diversa istanza, domanda, richiesta o eccezione, così provvede:

1) dichiara la separazione dei coniugi xxxxxxxxxxxxxxxx e xxxxxxxxxxxxxxxx, autorizzando gli stessi a vivere separai con l'obbligo del mutuo rispetto, liberi di fissare ove credano la loco residenza;

2) determina in € 550,00 l'assegno mensile che il marito xxxxxxxxxxxxxxxx corrisponderà alla moglie xxxxxxxxxxxxxx nel domicilio di lei entro il giorno cinque di ogni mese, a titolo di contributo per il mantenimento delle figlie xxxxxxxxxxxxxx e xxxxxxxxxxxxxxxxx, con rivalutazione di tale somma su base annua (da effettuarsi alla fine di ciascun anno solare) in base agli indici ISTAT relativi all'andamento del costo della

11 Presidente

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vita per le famiglie di impiegati e operai;

3. assegna la casa coniugale [sita in xxxxxxxxxx alla via

xxxxxxxxxx n. x] alla moglie xxxxxxxxxxxxxxx;

4. dichiara integralmente compensate tra le parti le spese

del giuzizio;

5.dispone la comunicazione della presente sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Salerno affinché proceda a tutti gli adempimenti eventualmente conseguenti a quanto disposto nella presente sentenza.

Salerno, 23/5/2008