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Risarcimento danni

 

 

 

 

REPUBBLICA ITALIANA

 

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL GIUDICE di PACE di

MONTECORVINO ROVELLA

- sezione civile, in persona dell'Avv. Andrea Olivares - procedimento iscritto al n. xxxxx del R.G. Affari Contenziosi Civili dell'anno 2000 - ha pronunziato la seguente

SENTENZA

nella causa promossa

da

xxxxxxxxxxxxxxxx residente in xxxxxxxxxxxx, elettivamente domiciliata in Eboli Via Santa Croce n. 35, nello studio dell'Avv. Gioele Melella, the la rappresenta e difende mandato a margine alto di citazione

(attore)

contro

xxxxxxxxxxx s.r.l., m persona del legale rappresentante pro tempore, corrente in Foglianise (BN) Via G. Viglione n. 18

(convenuto-contumace) OGGETTO: risarcimento danni da circolazione.

Riservata per la decisione nell'udienza del giorno 23/05/01 con termine di 30 gg. per note.

Conclusioni dell'attore:

 


In citazione: "Piaccia all'lll.mo Giudice di Pace adito, in caso di mancata conciliazione ex art. 320 c.p.c., contrariis reiectis, previa declaratoria di esclusiva responsabilità del conducente dell'autoveicolo tipo xxxxxxx tg. xxxxxx, di proprietà della ditta xxxxxx s.r.l., nella verificazione dell'evento, cosi prvvedere: 1) accogliere la domanda attrice perchè fondata; 2) dichiarare che il sinistro di cui in narrativa è vvenuto per esclusiva responsabilità del veicolo di propriet della convenuta che, incurante delle norme di diligenza e prudenza, urtava l'autoveicolo in sosta dell'attrice; 3) condannare la ditta xxxxxxxxx s.r.l., al pagamento in favore dell'attrice, per le causali in premessa, della somma di £ 2.000.000, oltre sosta tecnica e il maggori danno per svalutazione a titolo di risarcimento per i danni subiti dall'autoveicolo tipo xxxxxxxxxxxx tg. xxxxxxxxx, o di quella somma che si accerterà in corso di causa, o di quella somma che l'Ill.mo Giudice di Pace riterrà di giustizia equitativamente liquidare, per le causali di cui in premessa somma da rivalutare in base agli indici Istat dell'intercorsa svalutazione monetaria e sul tutto gli interessi nella misura di legge, dalla domanda, il tutto nei limiti della competenza esente di £ 2.000.000 del giudice adito dalla quale non si intende minimamente derogare e, con espressa rinuncia al supero. Condannare il convenuto, al pagamento delle spese, diritti ed onorario del presente giudizio, oltre rimborso 10% ex L.P., in favore del procuratore costituito con relativa distrazione".

Conclusioni del convenuto:

Nessuna data l'assenza in corso di lite.


SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione notificato il 26/05/00, xxxxxxxxxxxxx ha convenuto l'epigrafata società sull'assunto the l'autocarro tipo xxxxxxxxxxx della stessa tg. xxxxxxxxx, il giorno 07/09/99, in Pontecagnano Via Potenza. nello svoltare in una traversa a sinistra urtava l'auto xxxxxxxxxx tg. xxxxxxxx di sua proprietà, ivi in sosta, causandole danni alla parte anteriore e posteriore sinistra.

Inevasa la richiesta di risarcimento ex art. 22 L. 24 dicembre 1969 n. 990, la Marra era costretta a convenire in giudizio la convenuta, svolgendo domanda nei limiti d'esenzione (L. 2.000.000).

Incardinata la lite, il convenuto è rimasto assente; per cui - verificata la vocatio in ius e sua notifica - e dato atto della relativa regolarita e ritualitày – ne è stata dichiarata, ad ogni effetto, la contumacia all'udienza del 05/01/01.

Non esperito il tentativo di conciliazione per l'assenza delle parti in contestuale personale contraddittorio; sulle conformi richieste del costituito ai sensi dell'art. 3203 c.p.c., veniva ammessa ed espletata (da sola parte attrice) la prova diretta (con i testi indicati); e prodotta documentazione.

Sulle conclusioni in epigrafe, la causa a stata introitata a sentenza all'udienza in detta.

 

MOTIVI DELLA DECISIONE A - Pregiudiziali e preliminari:

In quanto rilevabili d'ufficio, verificate pur se incontestate.

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  1. 1)        Proponibile (con la procedibilit conseguente) l'azione, risultando assolto in termini l'inoltro obbligatorio dell'istanza stragiudiziale imposta dall'art. 22 L. 24 dicembre 1969 n. 990 a fini del decorso dello spatium deliberandi.
    1. Nessuna contestazione sulla competenza di questo giudice, neppure rilavata dalle parti, comunque ritenuta nella triplice accezione per territorio, valore, materia);

Tacciono gli interessati; lo preclude, al prosieguo, it 1 ° comma dell'art. 38 c.p.c. (nella novella formulazione ex L. 26 novembre 1990 n. 353).

  1. Incontestata la legitimatio (attiva e passiva): riconosciuto (pur anche per implicito) l'interesse reciproco, discendente della titolarità del rapporto proprietario - che ne determina responsabilità (civile) nella produzione dell'evento - agli atti è prodotta, ispezione al PRA di Salerno (per il veicolo del convenuto). Nessuna eccezione di carenza svolta.

Per quanto riguarda l'attore, il suo titolo è riconosciuto dalla sua posizione di detentore a qualsiasi titolo del veicolo al momento del sinistro; posizione che lo abiliterebbe (secondo costante giurisprudenza di merito e di legittimità) a richiedere il risarcimento, risultando comunque "danneggiato" dell'accorso, anche se non titolare di un diritto reale. La carta di circolazione fornisce ulteriore indizio the l'auto si appartenga in proprietà all'attrice.

Donde si può ritenere pacifico il titolo (diritto soggettivo da tutelare) e l'interesse (per la tutela del diritto insoddisfatto) alla


 

 

sperimentazione del rimedio giurisdizionale, una alla titolarità degli interessi contrapposti.

4)  Contraddittorio instaurato nel rispetto del rituale impositivo [dell'art. 163bis1 e 3182 c.p.c. comb. disp. (nella formulazione novellata)] del termine a comparire.

  1. 5)   Parimenti assolto l'obbligo di verificazione (imposto dall'art. 182 c.p.c.) dello ius postulandi.

L’Ufficio ha esercitato il controllo della regolarità della costituzione in giudizio delle parti presenti [presupposto fondamentale dell'esercizio

della giurisdizione, che non riflette soltanto l'interesse delle parti alla validità e stabilità del giudizio, ma è anche inerente all'ordine pubblico e deve essere accertata anche d'ufficio (Cass. 2 aprile 19712598)]

6)  Non esperito il tentativo di conciliazione per l'assenza del convenuto.

B - Merito

L'articolazione congiunta delle prove acquisite, nella valutazione dei relativi attesti, consente ritenere che la domanda sia fondata e, per quanto di ragione, accoglibile nei termini quantitativi come appresso indicati in mancanza di preventivo e/o fattura.

1) An deabeatur

1.1) In presenza, oltre tutto, dell'impositivo precetto dall'art. 116 c.p.c., ritiene questo giudice, nella consentita sua valutazione della risultanza istruttoria, e tenuto conto di tutti gli elementi acquisiti in concatenata influenza, che la domanda sia fondata e meriti accoglimento: il giudicante, deve tener conto di tutti i fattori causali

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del pregiudizio, eventualmente concorrenti con il comportamento colposo addebitato ad uno dei conducenti, per a questo attribuire (o meno) la "causa" (responsabilità esclusiva) dell'evento-sinistro. In tal senso considerando - attesa la "concorrenza" ex lege presunta (art. 2054 c.c.) - se l'altro conducente si sia pienamente uniformato alle norme sulla circolazione ed a quelle di comune prudenza (si da neminem laedere ex art. 2043 c.c.), facendo "tutto il possibile" per evitare il danno, e così superando la riduttiva previsione dell'art. 1227 c.c. in comb. disp. degli artt. 20551, 2056 c.c., 4841, 9661 c.n. (Cass. 6 giugno 1981 n. 3656).

1.1.1) Nel caso di specie la indagine sull'incidenza comportamentale delle parti va rivolta alla efficienza causale delle reciproche condotte sulla determinazione degli effetti pregiudizievoli, della specifica circostanza (art. 2056 cit.); anche per determinare l'incidente consistenza delle rispettive "colpe" sulla entità delle conseguenze derivatene (art. 20552 e 2056 comb. art. 1227 citt.).

1.1.2) Orbene non va revocato in dubbio il principio (attestato da pluriennale giurisprudenza di merito e di legittimità - sia civile che penale ed amministrativa) che, in tema di circolazione stradale dei veicoli senza guida di rotaie, la intersezione delle traiettorie dei veicoli procedenti sulle strade e nei luoghi confluenti in crocevia e, conseguentemente, la probabilità di urto tra i medesimi, e assunta dal legislatore quale dato di fatto presupposto (iuris et de lure presunto) di una situazione di pericolosità (id est: probabilità del verificarsi di un evento temuto) e costituisce la ratio della rigorosa normativa dettata in materia dall'art. 105 D.P.R. 15 giugno 1959 n. 393


 (Cod.Str.) come recepito nell'art. 145 D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 (N.Cod.Str.) e dall'art. 102 D.P.R. 393/1959 come recepito nell'art. 141 D.Lgs. 285/1992 citt; tali disposizioni, peraltro, non esauriscono il complesso di obblighi gravanti sui conducenti di autoveicoli (e, quindi, la materia della colpa nella responsabilità derivante, a carico degli stessi, nel caso di incidente), dato che per legge (art. 43 c.p.) l'inosservanza di specifiche prescrizioni dettate da "leggi, regolamenti, ordini o discipline" si rapporta con la violazione del dovere di prudenza e di diligenza, secondo la regola di generale portata, che deve governare l'attività umana ogni qualvolta sussista la probabilità di conflitto con diritti altrui (materializzata nel dettato dell'art. 2043 c c ); ne consegue che, nell'adempimento di tale dovere, il conducente di autoveicolo ha obbligo, non solo di attenersi strettamente alle regole che riguardano più direttamente il movimento del mezzo da lui condotto, ma deve altresì, e senza che ciò possa essere considerato un di più prefigurarsi, nell'ambito della normale prevedibilità, l'altrui condotta imprudente, o negligente e, persino, imperita, onde mettersi in grado di porvi riparo evitando danni a se stesso ed agli altri, tra i quali ultimi non vie motivo alcuno di non ricomprendere anche il soggetto cui sia riferibile la condotta imprudente, negligente, imperita etc.

1.1.3) L'incidente in questione è di linearità disarmante: l'Autobianchi era ferma in sosta; 1'autocarro - non valutando esattamente la possibilità di una svolta a sinistra, in una strada ove la manovra risultava difficoltosa per lo spazio angusto in confronto alla grossa mole del veicolo - ha procurato i danni che si denunciano.

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1.1.4) Comportamento di guida imprudente ed imperito; per cui responsabile, da sanzionare.

1.1.5) Nell'istruttoria espletata, non è emerso a carico dell'attore alcun elemento che abbia avuto efficienza causale sulla produzione dell'evento di danno: l'Autobianchi era parcata.

1.1.6) Integra il convincimento di questo giudice, altresì, il "comportamento" del convenuto (ex art. 116 c.p.c.): disinteressatosi della vicenda giudiziaria; a) questi non ha dimostrato interesse da contrapporre, ne fatti impeditivi, modificativi od estintivi della obbligazione risarcitoria; b) il danno riportato dal veicolo dell'attore [nella descrittiva esposizione del teste]; c) nessun addebito all'attore in ordine alla probabile concorrente responsabilità di cui all'art. 2054 c.c. [per cui può ritenersi, in assenza di qualsiasi elemento in contrario, superata la presunzione di colpa (di cui al citato articolo)].

1.1.8.1) E' pacifico (e conformemente assunto in giurisprudenza) che la contumacia del convenuto non può far ritenere come incontroversi o pacifici i fatti dedotti dall'attore se da questi non provati (Cass. 7 dicembre 1984 n. 6462); ne può essere elevata ad elemento di prova contro di lui; essa non costituisce neppure un comportamento da cui si possa trarre argomento concorrente per la valutazione degli elementi probatori gia acquisiti al processo, in quanto il convenuto che si astiene dal costituirsi in giudizio esercita un diritto garantitogli dalle norme del codice di rito e non immuta la situazione di contestazione che la instaurazione del procedimento fa sorgere (Cass. 22 luglio 1981 n. 4722).


Ma questa, unita al ripetuto disinteresse dimostrato da parti intimate nei confronti della vicenda giudiziaria (che ha provocato la contumacia), agli altri elementi probatori acquisiti convergono a confermare la fondatezza della pretesa.

1.2) La domanda, per tanto, risultata fondata e provata, va accolta; quantitativamente per quanto di ragione.

1.2.1) Confermata la versione dei fatti prospettata dall'attore, il convenuto va ritenuto responsabile unico ed esclusivo dell'occorso. 2) Quantum debeatur

2.1) Incontestato nella numeraria determinazione.

2.1.1) In ordine ai danni all'Autobianchi A/112, la quantificazione e quantificata dal giudicante secondo scienza e conoscenza, alla luce degli alligata da parte attrice.

2.1.2) In presenza - come nel caso di specie - della possibilità di ripristino (c.d. riparabilità) del veicolo nella funzionale e giuridica situazione (ante sinistro) di sicurezza per la circolazione - infatti - e affidata al giudice la determinazione del sussidiario risarcimento "per equivalente" pecuniario, che garantisca (art. 2058 c.c.) il danneggiante dalla "eccessiva onerosità" di alternativa modalità reintegrativa (in forma specifica, costi elevati, ecc.), in un importo che tenga conto, con la natura ed entità dei danni, del costo di ricostruzione in rapporto al valore antesinistro raffrontato anche con quello dopo riattato; fotografando la liquidativa consistenza al momento decisionale (Cass. 29 febbraio 1990 n. 381) del pregiudizio arrecato al momento del sinistro (anche se del caso - con la compensatio lucri cum damno).

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Operazione non di rigida schematizzazione, ma di giusto temperamento attraverso equitativa identificazione in libero apprezzamento adeguatamente motivato.

2.1.3) Il risarcimento del danno da fatto illecito, invero, ha la funzione di porre il patrimonio del danneggiato nello stesso stato in cui si sarebbe trovato senza 1'evento lesivo; e, quindi, trova presupposto e limite nell'effettiva perdita subita da quel patrimonio (il cd. principio indennitario, deducibile dall'art. 19081 c.c.), in conseguenza del fatto stesso: pertanto, la S.A. - in sentenza n. 2268 del 3 giugno 1977 - avvertiva che

"In terra di danni conseguenti a un incidente stradale, le spese sostenute per le riparazioni del veicolo Sono risarcibili nella misura corrispondente all'obiettivo costo delta riparazione medesima, desumibile dai prezzi normalmente praticati in una determinata zona, mentre non possono far carico a! responsabile le somme che it danneggiato abbia erogato in misura super/ore a quel costo."

Ed il principio - pur variamente criticato - e rimasto costantemente applicato e conformemente ribadito nelle successive decisioni di merito e di legittimità.

2.1.3.1) Il giudice, con prognosi postuma, riconoscerà le spese di riparazione (ovviamente inferiori al valore antesinistro) accertate come congrue (anche con riferimento "ai prezzi praticati in una certa zona"); in rapporto di causalità regolare con la restituzione al veicolo della originaria efficienza. Vanno erogati - per evitare arricchimento senza causa del danneggiato - le spese effettivamente necessarie ed idonee alla eliminazione del danno, escludendo tout court quelle con effetti migliorativi; non trascurando la "effettiva utilità" che il danneggiato trae dal veicolo.

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2.1.3.2) Esso dovrà, cioè, contemperare le due opposte esigenze, tenendo conto che a) dal punto di vista economico, un veicolo e riparabile quando il conto delle riparazioni non superi il

valore commerciale; b) dal punto di vista giuridico se non è accettabile che il danneggiato sia risarcito con somma spesso irrisoria corrispondente al valore dell'usato (con la quale in realtà non potrebbe procacciarsi una vettura del medesimo tipo e nella stessa condizione di efficienza perfetta come la sua prima del sinistro); non può neppure, d'altro canto, esporsi il danneggiante ad un obbligo illimitato (ripristino a qualsiasi prezzo del veicolo sinistrato); e commisurare l'entità del risarcimento al "danno reale", in esatta combinata applicazione degli artt. 2058 e 12272 c.c. citt.

2.1.3.3) L'auto era in discrete condizioni di manutenzione [del resto come poteva esserlo la carrozzeria di una vettura immatricolata nel 1978: ben tenuta ma usurata dagli agenti atmosferici (in circa 22 anni di percorrenza al sinistro)].

2.1.3.4) Può, quindi, secondo scienza e conoscenza, equitativamente determinarsi il danno risarcibile in £. 700.000 (oltre I.V.A. 20% se documentata con esibizione di documento fiscale che ne confermi il pagamento e non recuperabile in partita di giro); da aggiornare all'attualità secondo gli indici ISTAT dal dì del fatto al soddisfo (omniacomprensiva degli accessori di prassi [costa (peraltro non documentata), incidenza (durante il tempo per le riparazioni) per tassa di possesso, assicurazione, prezzo, ecc.].

2.2) Consegue la condanna della convenuta nei limiti di cui innanzi.


3) Su tale somma gravano gli interessi con la decorrenza dal di del fatto all'effettivo soddisfo, al tasso legale.

Infatti, nel risarcimento per equivalente, mentre la somma attualizzata risarcisce (ricostituendolo con un surrogato monetario) il bene perduto, con ricostruzione nel suo valore relativo (cioè parametrato al complesso dei beni e servizi esistenti sul mercato) al momento della ricostituzione - coincidente con la data di passaggio in giudicato della sentenza, che costituisce il momento in cui il credito dedotto in giudizio diviene liquido ed esigibile, ed in cui il correlativo debito si conviene in debito di valuta (non la data di pubblicazione della sentenza, come invece Cass. 13 novembre 1989 n. 4791) -; deve farsi luogo al computo su detta somma degli interessi legali, i quali compensano il mancato godimento di quel bene, per il periodo che separa l'evento dannoso dalla taxatio. In altri termini, secondo l'acuta considerazione del Tribunale di Roma (sent. 15 dicembre 1994), nell'obbligazione di valore (quale è quella risarcitoria) l'attualizzazione serve a ricostituire o surrogare il bene nella sua essenza, mentre gli interessi ricostituiscono il bene nella sua funzione, compensando la rinuncia forzosa al godimento di esso nell'arco di tempo che ha separato il danno dalla liquidazione.

3.1) Le due operazioni (rivalutazione del capitale e calcolo degli interessi sulla somma rivalutata) vanno definite come ontologicamente separate e non sovrapponibili; ma indubbiamente cumulabili (non tanto e non solo come conseguenza ineludibile, nei crediti di valore, della dicotomia fra questi crediti ed i crediti di valuta, ma piuttosto) per la differenza ontologica/giuridica fra la


rivaiutazione (che e danno emergente, consistendo in una perdita o deterioramento del valore del danaro) e gli interessi (i quali sono il lucro cessante in rapporto alla somma capitale attualizzata.

 

Va contestata quell'opinione per cui il legislatore, modificando il saggio legale degli interessi, avrebbe «implicitamente escluso la persistenza dell'operatività» della distinzione fra obbligazione di valuta ed obbligazione di valore; e richiamarsi, in subiecta materia, alla diversa natura dell'oggetto dell'obbligazione di valuta) per il quale (Cass. n. 4 febbraio 1993 n. 1384):

"Gli interessi compensativi sulle somme liquidate a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale (cosi come per quello patrimoniale) decorrono dal giorno in cui il fatto illecito si e verificato, secondo i principi generali in materia di cui agli artt. 1224 e 1282 c. c." (mora ex re) (conf. Cass. 25 marzo 170 n. 820; 28 maggio 1977 n. 2023; 201uglio 1982 n. 1782; 201uglio 1984 n. 5305).

 

3.2) Questo giudice non ritiene accedere alla regredente soluzione delle S.U. (che ripropone superate posizioni dottrinali, peraltro alquanto remote); di cui alla sentenza del 17 febbraio 1995 n. 1712 delle Sezioni Unite; per cui (di fronte al costante adeguamento conforme della giurisprudenza di merito), ritiene temperare la rigidità della censura, accogliendo - dal pronunciato - la parte che massima per la liquidazione dell'interesse sulla somma cosi come rivalutata anno per anno secondo gli indici ISTAT, al tasso - per lo meno - legale (evitato anatocismo) - nonostante la dispendiosità e complessità del meticoloso calcolo a realizzarsi.

 

3.3) Oltre agli interessi come sopra determinati - competono altresì i successivi interessi moratori, che - non risultando altrimenti pattuiti - vanno anch'essi computati nella misura legale, a far capo dalla data del passaggio in giudicato della presente sentenza al

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soddisfo; nonchè l'ulteriore rivalutazione, ma solo se attestata superiore al tasso legale degli interessi (Cass. 16 aprile 1991 n. 4035).

Il convenuto va quindi condannato al risarcimento del danno - nella misura dell'importo (come sopra quantitativamente liquidato) pari a £. 700.000 (pari ad € 361,52) (oltre I.V.A. documentata), oltre interessi (come detti) dal di del sinistro al passaggio in giudicato della presente sentenza (somma da aggiornare all'attualità); nonchè interessi di mora su detto importo dal passaggio in giudicato della sentenza al soddisfo (trattandosi di debito di valore - gia liquidato all'attualità - che si trasforma in debito di valuta da tale data) (Cass. 10 ottobre 1988 n. 5305), ed ulteriore rivalutazione (solo, pet-6, se attestata superiore al tasso d'interesse).

  1. 4)       Le spese a carico dei soccombenti vanno determinate tenendo conto dell'esito del giudizio - "avendo riguardo alla natura ed al valore della controversia, considerati l'importanza ed il numero delle questioni trattate, del grado dell'Autorità adita, con specifico riguardo all'attività difensiva svolta"; vengono calcolate ai sensi dell'art. 5 del D.M. 5 ottobre 1994 n. 585.

Le voci delle funzioni-diritto sono calcolate nei limiti dello scaglione da 500.001 a 1.000.000, e sono liquidate come in dispositivo, d'ufficio.

Gli onorari assunti sono liquidati nel massimo del medesimo scaglione, per le cause fino a £. 1.000.000.

  1. 5)       La sentenza e provvisoriamente esecutiva per legge (art. 282 c.p.c. come sostituito dall'art. 33 L. 353/1990 cit. comb. disp. art. 3393 c.p.c. come sostituito dall'art. 33 L. 374/1991, e non sarebbe

necessaria espressa dichiarazione, visto che la esecutività provvisoria opera di diritto automaticamente, come gia in base all'art. 5 bis L. n. 39/1977 che prescrive che:   

"Le sentenze che pronunciano condanna a favore del danneggiato per lt pagamento delle indennità spettanti a norma della presente legge (la 39/1977) e

della legge 24 dicembre 1969 n. 990, sono provvisoriamente esecutive." P.Q.M.

Il Giudice di Pace di Montecorvino Rovella, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da xxxxxxxxxxxxx nei confronti della xxxxxxxxxxx s.r.l., con l'atto di citazione notificato come in premessa, cosi provvede:

1)  Dichiara la contumacia della convenuta ditta; regolarmente citata e non comparsa;

2)  La dichiara responsabile dell'evento di danno e, per tanto, tenuta al pagamento, in favore di xxxxxxxxxxx, in accoglimento per quanto di ragione della domanda, della somma come di seguito liquidate, a titolo di risarcimento per i danni subiti nell'incidente del 07/09/1999; 2.1) Per l'effetto, condanna la convenuta xxxxxxxx s.r.l. in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento, in favore di xxxxxxxxxxx, a tale titolo, della complessiva somma di £. 700.000 (pari ad € 361,52) (oltre I.V.A- di legge se documentata - da rapportare all'attualità); oltre interessi compensativi su tale importo a far capo dal giorno del sinistro al passaggio in giudicato della presente sentenza [da calcolarsi sulla somma cosi come annualmente rivalutata (escluso 1'anatocismo)] e moratori da quest'ultima data al soddisfo; ambedue al tasso legale; nonchè l'ulteriore rivalutazione da quest'ultima data al soddisfo, ma solo se attestata superiore al tasso legale degli interessi;

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3) Condanna l'indicata convenuta al pagamento in favore di parte attrice delle spese e competenze del giudizio, che liquida in complessive £. 763.800 (pari ad € 394,47) (di cui £. 428.000 per diritti di procuratore e £. 300.000 per onorario, il resto per spese), 10% per C.S.G. (ex art. 15 D.M. 585/94 cit.), C.P.A. ed I.V.A. di legge se documentate con fattura; nonchè le successive occorrende, in caso di mancato pagamento, a fini di passaggio in giudicato; che attribuisce al procuratore antistatario.

5) la sentenza e provvisoriamente esecutiva per legge.

Così deciso oggi 05/07/01.